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Dichiarazione del revisore dei conti del Comune di Assisi

COMUNICATO STAMPA Dichiarazione del revisore dei conti del Comune di Assisi   Assisi,

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione del revisore dei conti del Comune di Assisi

 

Assisi, 04/10/2025 – Io sottoscritto Giancarlo Lunghi, componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Assisi a seguito di estrazione avvenuta da parte della Prefettura di Perugia, dopo aver letto diversi articoli che si riferiscono a presunta incompatibilità della mia carica dovuta al fatto che  mia figlia riveste la funzione di Vice Presidente in Umbria Acque spa, società nella quale il Comune di Assisi detiene il 3,51% di partecipazione , mi trovo costretto a replicare formalmente a tali improvvide dichiarazioni, a tutela sia della mia immagine personale e professionale, che per rispetto verso l’Ente presso il quale svolgo la funzione di Revisore.

Citando semplicemente la legislazione di riferimento evidenzio che:

A) L’articolo 236 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) prevede che
Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.

B) L’articolo 2399 codice civile prevede che:
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti [74] e gli affini [78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

C) Per quanto riguarda il concetto di controllo, lo stesso codice civile rimanda quindi all’articolo 2359 che recita:
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Orbene, Il Comune di Assisi detiene una partecipazione in Umbra Acque SPA (società non quotata) pari al 3,51% quindi IN NESSUN MODO questa partecipazione può rendere e/o definire Umbria Acque SPA come Società CONTROLLATA o COLLEGATA, in quanto come da previsione del Codice Civile (art. 2359) occorrerebbe  almeno il 20% di partecipazione per essere definita tale, e far quindi scattare la causa di incompatibilità. Anche qualora Umbra Acque fosse una società quotata (e non lo è) ci vorrebbe in ogni caso il 10% di partecipazione per far scattare l’incompatibilità.

Pertanto il sottoscritto componente del Collegio dei Revisori del Comune di Assisi non versa in nessuna situazione di incompatibilità di legge nell’esercizio delle sue funzioni, come già dichiarato in sede di accettazione della nomina, e come riportato inconfutabilmente dalla citata legislazione civilistica di riferimento. Il quadro normativo di riferimento è chiaro ed inequivocabile, e non può certo prestarsi a considerazioni che vadano al di là della norma stessa. Mi auguro in ogni caso che cessino di circolare notizie tendenziose che non trovano riscontro in alcuna disposizione legislativa e che alimentano inutili speculazioni.

 

 

Giancarlo Lunghi

 

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One Reply to “Dichiarazione del revisore dei conti del Comune di Assisi”

  • Lamberto Marcantonini

    Sono pienamente d’accordo con quanto scritto da Giancarlo Lunghi.
    Lamberto Marcantonini.

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